Atto costitutivo e Statuto ASID
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ASID – Associazione per gli Studi Internazionali e Diplomatici – ETS”
L’anno 2025, il giorno 8 del mese di Ottobre i Signori:
- Silvio Berardi, nato a Roma (RM) il 06.09.1982 e residente a Roma (RM) in via Meropia n. 104 C.F. BRRSLV82P06H501X;
- Matteo Antonio Napolitano, nato a Roma (RM) il 23.05.1989 e residente a Roma (RM) in via Angelo Di Pietro n. 6 C.F. NPLMTN89E23H501O;
- Luca Ratti, nato a Roma (RM) il 30.09.1974 e residente a Roma (RM) in Corso di Francia n. 189 C.F. RTTLCU74P30H501V;
- Paolo Wulzer, nato a Roma (RM) il 06.07.1973 e residente a Roma (RM) in via Faleria n. 34 C.F. WLZPLA73L06H501E;
convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1) Tra i signori sopra menzionati viene costituita l’Associazione Culturale non riconosciuta denominata “ASID – Associazione per gli Studi Internazionali e Diplomatici – ETS”.
Articolo 2) L’Associazione ha sede in Via Meropia n. 104, int. 1, in Roma (RM) 00147. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.
Articolo 3) L’Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell’Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).
Articolo 4) Sono Organi Sociali: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo.
Articolo 5) La durata e gli scopi dell’Associazione, le condizioni per l’ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell’Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.
Articolo 6) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell’Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi è fissata in 20 (venti) euro. Tutti i membri del Consiglio Direttivo corrisponderanno all’Associazione 30 (trenta) euro annui.
Articolo 7) L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell’anno successivo.
Articolo 8) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all’unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente Silvio Berardi, Vice Presidente Vicario Luca Ratti, Vice Presidente Paolo Wulzer, Segretario e tesoriere Matteo Antonio Napolitano i quali accettano le rispettive cariche.
Articolo 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell’Associazione stessa.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ASID – Associazione per gli Studi Internazionali e Diplomatici – ETS”
COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1) E’ costituita l’Associazione Culturale “ASID – Associazione per gli Studi Internazionali e Diplomatici – ETS” con sede in Via Meropia n. 104, int. 1, in Roma (RM) 00147; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.
Articolo 2) L’Associazione può svolgere attività culturali in ambito universitario nonché di stampo didattico, scientifico ed editoriale; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 3) In conformità all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, sono compiti dell’Associazione:
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- organizzare eventi, laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione, incontri con la stampa, iniziative editoriali, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale e scientifica al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
- organizzazione e promozione di convegni, congressi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, culturale e scientifico;
- edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, anche in ambito di diplomazia turistica e sportiva, ivi compresa l’attività di procura in favore dei lavoratori dello sport, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini, senza discriminazioni di genere; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione all’Assemblea dei Soci. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di volersi attenere al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali.
Articolo 6) La presentazione della domanda di ammissione, dopo valutazione a discrezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione o della persona da esso incaricata, anche verbalmente, dà diritto all’iscrizione. All’atto del rilascio dell’iscrizione il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).
Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea dei Soci. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto all’Assemblea dei Soci.
La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal Consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all’Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Lo status di Socio non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f-art.148 del TUIR).
Articolo 7) I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8) I Soci sono tenuti:
- al pagamento delle quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.
Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:
- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti i Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea Ordinaria. L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
- da contributi di enti pubblici a seguito di procedure pubbliche nazionali e/o internazionali;
- da eventuali fondi di riserva.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).
Articolo 11) Le somme versate per l’iscrizione e per le eventuali quote sociali periodiche non sono rimborsabili in nessun caso.
RENDICONTO ECONOMICO
Articolo 12) Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).
Articolo 13) L’Associazione agisce senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.
ASSEMBLEA
Articolo 14) L’Assemblea dei Soci può essere ordina o straordinaria e può svolgersi anche per via telematica.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle Cariche Sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione o comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future.
Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Articolo 15) L’Assemblea Straordinaria è convocata:
- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Articolo 16) In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Articolo 17) Le votazioni, se in presenza, possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto. Se in modalità telematica, a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.
Articolo 18) L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 19) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri e da un massimo di nove, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione; nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e tesoriere e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l’apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Articolo 20) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;
Articolo 21) Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei Soci;
- far redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Articolo 22) Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente Vicario in ogni sua attribuzione.
COLLEGIO DI CONTROLLO
Articolo 23) Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci e l'esame dei documenti e delle carte contabili sono devoluti a un organo di controllo denominato Collegio di Controllo e nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Articolo 24) Il Collegio di Controllo è formato da un minimo di tre a un massimo di nove membri nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. I membri del Collegio vengono nominati con cadenza triennale e possono essere confermati.
Articolo 25) Ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d. lgs. n. 117 del 2017, il bilancio della Associazione dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 26) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria.
Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.
Qualora, per qualsiasi motivo, l’Associazione dovesse estinguersi, il patrimonio residuo della Associazione è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più Enti che perseguano analoghe finalità di pubblica utilità, indicati dall’Assemblea.
Ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. n. 117 del 2017, tale devoluzione sarà efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del medesimo decreto.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.
Articolo 28) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.